Progetto casa: sopraelevare in condominio, si può

Enrico Evangelisti on 12/02/2018

Siete alla ricerca di un progetto casa che vi consenta di ampliare la vostra abitazione? In questo caso sappiate che all’interno di un condominio è possibile sopraelevare. Si tratta di un’operazione che può essere eseguito da chi abita all’ultimo piano di un edificio condominiale e consente di aumentare la metratura di un immobile elevando uno oppure più piani, in cui sarà possibile creare degli alloggi indipendenti.

L’intervento è possibile a patto che non vieti il regolamento condominiale oppure alteri la stabilità e l’aspetto dell’edificio. In ogni caso è facoltà del condominio opporsi all’opera in determinate condizioni stabilite dalla legge, ad esempio nel caso in cui l’opera provochi una diminuzione della luce e dell’aria nell’ambiente sottostante.

Nel corso dei lavori di sopraelevazione inoltre è possibile intervenire direttamente nelle zone comuni effettuando anche delle modifiche, ad esempio aumentando una rampa di scale, ricostruendo (o coibentando) il tetto e utilizzando i muri perimetrali.

Progetto casa: come sopraelevare in condominio

progetto casa

Quando si sceglie di sopraelevare la propria abitazione in un condominio non è necessario il voto dell’assemblea. Nonostante ciò il proprietario ha l’obbligo di avvisare l’amministratore riguardo l’entità dei lavori. Quest’ultimo dovrà informare gli altri condomini in merito ai lavori. Un intervento di questa entità inoltre richiede delle verifiche preliminari un progetto preciso e una serie di permessi.

Prima di avviare i lavori è necessario il permesso di costruire da parte del Comune. Inoltre è fondamentale ottenere la verifica di idoneità statica e la stabilità dell’immobile che dovrà supportare l’ampliamento senza alcun rischio. Chi esegue l’intervento dovrà sostenere tutti i costi e dovrà corrispondere un’indennità agli altri condomini per un importo pari al valore dell’area occupata dalla nuova costruzione diviso per numeri di piani e detratto dal costo delle quota che spetta al titolare della sopraelevazione.

Tale operazione comunque sia, al netto dei costi, spesso conviene. Comporta infatti un aumento della superficie e del volume, di conseguenza anche del millesimi. Per questo motivo, terminati i lavori, sarà fondamentale modificare le tabelle millesimali che regolano la ripartizione delle spese. 

Progetto casa: la legge per soprelevare in condominio

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L’articolo 1127 del Codice civile “Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio”, afferma che: “Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione – si legge – non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare”.

 

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